Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1072/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1072/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSIMI YASSINE nato il 10/11/1988 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito al collegamento delle frasi ingiuriose proferite dall'imputato con lo svolgimento della funzione pubblica dell'agente di Polizia penitenziaria e con la presenza di persone che ne avessero percepito le frasi (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e tenuto conto, altresì, che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1072/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito al collegamento delle frasi ingiuriose proferite dall'imputato con lo svolgimento della funzione pubblica dell'agente di Polizia penitenziaria e con la presenza di persone che ne avessero percepito le frasi (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e tenuto conto, altresì, che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828);

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali espressioni sconvenienti ingiuria pubblici ufficiali agente di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 341-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSIMI YASSINE nato il 10/11/1988 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito al collegamento delle frasi ingiuriose proferite dall'imputato con lo svolgimento della funzione pubblica dell'agente di Polizia penitenziaria e con la presenza di persone che ne avessero percepito le frasi (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e tenuto conto, altresì, che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere ore Il