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Ordinanza — n. 1071/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and lacking specific factual or legal references to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and failed to provide specific references to the lower court's decision. The appellant's arguments were found to merely restate the defense thesis without delineating specific points of criticism regarding the facts or legal reasoning. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic, merely restating the defense thesis without delineating specific arguments, and lacks references to the factual and legal content of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic petition lack of specificity procedural costs Cassation procedure censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
1, l'evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1, l'evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLGATI ANTONIETTA nato a MILANO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; N. 35

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonietta Polgati avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto richiama la tesi difensiva senza delinearla ed è privo di qualsiasi riferimento al contenuto della sentenza, sia in termini giuridici che di fatto, con censura della motivazione in quanto apodittica o per relationem sebbene la stessa esamini puntualmente, a pag. 1, l'evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.