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Ordinanza — n. 1069/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of new grounds regarding insult facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic grievances that merely reproduced arguments already examined by the lower court. The appellant challenged the conviction for insult, arguing that the presence of multiple people and the public nature of the fuel station area were insufficient to establish the crime. The court rejected these claims as lacking novelty and legal merit, ruling that the lower court had correctly assessed the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grievances or merely reproduces arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances reproductive arguments insult crime Court of Cassation procedural admissibility lack of novelty spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE LEONARDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/07/1985 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Abbruzzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret:ti argomenti giuridici dal giudice di merito ed in particolare sull'effettiva presenza di più persone necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio fondata sull'essere avvenuto il fatto all'attestata presenza di più persone e in un'area carburanti, per ciò solo aperta al pubblico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.