Ordinanza — n. 1067/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZHAR DRISS nato il 17/01/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (costituito da gr. 56 di cocaina dalla quale, tenuto conto della elevata qualità di principio attivo, potevano essere ricavate oltre 290,66 dosi) e valorizzandone caratteristiche merceologiche (si trattava di due pietre) indicative del fatto che la droga detenuta dovesse essere ancora lavorata e tagliata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1067/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (costituito da gr. 56 di cocaina dalla quale, tenuto conto della elevata qualità di principio attivo, potevano essere ricavate oltre 290,66 dosi) e valorizzandone caratteristiche merceologiche (si trattava di due pietre) indicative del fatto che la droga detenuta dovesse essere ancora lavorata e tagliata;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZHAR DRISS nato il 17/01/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (costituito da gr. 56 di cocaina dalla quale, tenuto conto della elevata qualità di principio attivo, potevano essere ricavate oltre 290,66 dosi) e valorizzandone caratteristiche merceologiche (si trattava di due pietre) indicative del fatto che la droga detenuta dovesse essere ancora lavorata e tagliata;
Rilevato che è irrilevante, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale, la rinuncia al mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relat Il