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Ordinanza — n. 1063/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1063/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 21/03/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento al momento di commissione del reato, contestuale all'operazione di perquisizione ancora in corso e di cui l'imputato era stato immediatamente informato;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1063/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento al momento di commissione del reato, contestuale all'operazione di perquisizione ancora in corso e di cui l'imputato era stato immediatamente informato;

Parole chiave

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timore di persecuzione minaccia contro le autorità principio d'ufficio e principio inquisitorio ragione di polizia disobbedienza militare pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 21/03/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento al momento di commissione del reato, contestuale all'operazione di perquisizione ancora in corso e di cui l'imputato era stato immediatamente informato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relatore Il Pre dente