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Ordinanza — n. 1062/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1062/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; th. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: le ragioni allegate a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva si scontrano con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha ritenuto non fossero acquisiti elementi ulteriormente apprezzabili, oltre alle condizioni di vita dell'imputato e alla buona condotta processuale che, comunque, non elidevano, annullandolo, il giudizio negativo sulla personalità acclarato dalla recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: le ragioni allegate a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva si scontrano con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha ritenuto non fossero acquisiti elementi ulteriormente apprezzabili, oltre alle condizioni di vita dell'imputato e alla buona condotta processuale che, comunque, non elidevano, annullandolo, il giudizio negativo sulla personalità acclarato dalla recidiva.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena dipendenza da alcol abuso di sostanze consumo di canapa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; th. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: le ragioni allegate a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva si scontrano con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha ritenuto non fossero acquisiti elementi ulteriormente apprezzabili, oltre alle condizioni di vita dell'imputato e alla buona condotta processuale che, comunque, non elidevano, annullandolo, il giudizio negativo sulla personalità acclarato dalla recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consig: é\relatore Il Préside