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Ordinanza — n. 1060/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1060/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO DANIELE nato a SARZANA il 20/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti e dalla breve distanza temporale dalle precedenti condanne;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1060/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO DANIELE nato a SARZANA il 20/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti e dalla breve distanza temporale dalle precedenti condanne;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio alleggerimento della pena controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO DANIELE nato a SARZANA il 20/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti e dalla breve distanza temporale dalle precedenti condanne;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere rela ore Il Pre dent