Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC ANTE nato a ROMA il 04/03/1986 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC ANTE nato a ROMA il 04/03/1986 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
è stata correttamente motivata richiamando la durata dell'allontanamento poiché l'imputato, sottoposto al regime di semidetenzione, non faceva rientro presso l'Istituto di appartenenza per alcuni giorni, circostanza ritenuta in concreto ostativa alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliet-e rèlatore Il Pre?i ente