Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC ANTE nato a ROMA il 04/03/1986 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione esenzione dalla pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espatrio illegale insufficiente espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC ANTE nato a ROMA il 04/03/1986 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata correttamente motivata richiamando la durata dell'allontanamento poiché l'imputato, sottoposto al regime di semidetenzione, non faceva rientro presso l'Istituto di appartenenza per alcuni giorni, circostanza ritenuta in concreto ostativa alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliet-e rèlatore Il Pre?i ente