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Ordinanza — n. 1058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to vague, stereotyped complaints regarding omitted reasoning on drug trafficking responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints regarding omitted reasoning were deemed mere stereotyped statements lacking factual connection to the lower court's decision. The appellant argued the first instance failed to justify its finding of responsibility for drug trafficking under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this, noting the lower court had already evaluated specific investigative facts to prove the defendant's conduct, rendering the vague complaints legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: Complaints regarding omitted reasoning are inadmissible if they constitute mere stereotyped statements without a factual link to the contested judgment's evaluation of the case circumstances.

Parole chiave

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omitted reasoning drug trafficking inadmissible appeal stereotyped complaints Article 73 DPR 309/1990 procedural inadmissibility Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAATTI ABDELGHANI (CUI 01KON6H) nato il 24/01/1974 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere r tore Il PrA idente