Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's sentencing, but the Court found the arguments constituted mere factual complaints rather than legal issues. Consequently, the Court ruled that the merits had already been properly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO ANGELO nato a AGRIGENTO il 29/04/1956 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti espressivi di "una personalità tracotante, non incline a rispettare le regole, nonostante le precedenti condanne", fatti estrinsecatisi nel "tentativo" di contatto fisico, oltre che minacce, nei confronti del medico al quale si era rivolto per prescrizioni sanitarie che non gli erano dovute;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere el.tore Il Pregi len