Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual complaints and arguments already fully examined by the lower court. The appellant argued for a lighter sentence, but the appellate court had already reduced the penalty to the statutory minimum and denied generic mitigating circumstances based on the defendant's dangerousness. Consequently, the court ruled that no new legal grounds existed to justify a retrial under the code of criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or arguments already adequately examined by the court of first instance are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/08/1984 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Abbruzzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere dloglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la pena è stata contenuta quasi nei minimi edittali e dunque non richiede specifica motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla pericolosità della condotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.