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Ordinanza — n. 1053/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for brandishing a bottle, citing merit review preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a criminal conviction for the offense of brandishing a weapon. The lower court found the defendant guilty based on police annotations and neutral photographic evidence showing the brandishing of a broken bottle. The court rejected the defense's arguments as requests for a substantive review of facts, which is precluded at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its judgment for the lower court's evaluation of evidence or conduct when the conviction relies on documented facts and neutral proof, rendering merit-based defenses inadmissible.

Parole chiave

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brandishing weapon criminal conviction merit review preclusion police annotation evidence evaluation ricusazione del pubblico ministero carenza di credibilità oggettiva atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIGARI MICHEL nato a MORBEGNO il 08/03/1975 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria, nella quale si dà espressamente atto che l'imputato brandiva verso gli agenti una bottiglia rotta che aveva con se: a fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità, vieppiù al confronto con elementi di prova (la documentazione fotografica; le dichiarazioni di una guardia giurata), ritenuti dai giudici di merito "neutri" rispetto alla descritta dinamica della condotta agita dall'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere iélatore Il Pre(s)den