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Ordinanza — n. 1051/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing arguments already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Piero Paggetti's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Paggetti challenged a Milan Court of Appeal judgment convicting him of a crime under Article 334 of the Penal Code, arguing for a declaration of prescription. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking new factual or legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reproduction of arguments omitted declaration of prescription Article 334 Penal Code procedural costs award Cassa delle ammende judicial review limits reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 334 cod. pen
1.Piero Paggetti impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGGETTI PIERO nato a BOLLATE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Piero Paggetti impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. e denuncia violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato 2.11 ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagg. 3 e 4 in cui, con argomenti logici e coerenti, non sindacabili in questa sede, la Corte di merito ha disatteso gli argomenti difensivi, rimasti privi di allegazioni documentali o testimoniali, volte a confutare la presunzione di contestualità tra la condotta penalmente rilevante e l'accertamento della polizia giudiziaria avvenuto il 16 ottobre 2019.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa dlelle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.