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Ordinanza — n. 1050/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1050/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE NATALINO nato a VIBO VALENTIA il 23/03/1968 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), anche in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive svolte contro la sentenza di primo grado che aveva, a propria volta, adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato e sulle condizioni di capacità dell'imputato, escludendo che questi, al moment del fatto, versasse in condizioni di incapacità, anche solo ridotta;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1050/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.), anche in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive svolte contro la sentenza di primo grado che aveva, a propria volta, adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato e sulle condizioni di capacità dell'imputato, escludendo che questi, al moment del fatto, versasse in condizioni di incapacità, anche solo ridotta;

Parole chiave

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incapacità di discernimento inidoneità medica responsabilità penale libertà di disporre di se stessi perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE NATALINO nato a VIBO VALENTIA il 23/03/1968 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), anche in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive svolte contro la sentenza di primo grado che aveva, a propria volta, adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato e sulle condizioni di capacità dell'imputato, escludendo che questi, al moment del fatto, versasse in condizioni di incapacità, anche solo ridotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier elatore Il Presi e