Ordinanza — n. 1049/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENSALE VINCENZO nato a POMPEI il 25/03/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; nn• Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sensale avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza in cui ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1049/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza in cui ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENSALE VINCENZO nato a POMPEI il 25/03/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; nn•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sensale avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza in cui ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023