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Ordinanza — n. 1040/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1040/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI NAJEH BEN TAHAR (CUI 01QRG6S) nato il 12/02/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 1.Najeh Ben Tahar Zitouni impugna la sentenza' in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309 del 1990 nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente che aveva segnalato suo cugino e altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti con l'espressa intenzione di volere cambiare vita e offrirsi come informatore. 2.11 ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo, avendo la sentenza impugnata spiegato con dovizia di particolari, nella penultima pagina, le ragioni che escludevano, sia in diritto che in fatto, l'applicazione dell'attenuante della collaborazione visto che Najeh Ben Tahar Zitouni non aveva riferito i nominativi o altri elementi per identificare i soggetti da cui per anni si era rifornito per importanti quantitativi di droga limitandosi a quelli degli spacciatori, posti ad un livello più basso del suo, per lucrare una riduzione sanzionatoria.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1040/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di valutazione che non è affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale collaboratore della Securitate inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti violazione dell'obbligo di collaborare permesso di promuovere un procedimento penale

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI NAJEH BEN TAHAR (CUI 01QRG6S) nato il 12/02/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Najeh Ben Tahar Zitouni impugna la sentenza' in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309 del 1990 nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente che aveva segnalato suo cugino e altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti con l'espressa intenzione di volere cambiare vita e offrirsi come informatore. 2.11 ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo, avendo la sentenza impugnata spiegato con dovizia di particolari, nella penultima pagina, le ragioni che escludevano, sia in diritto che in fatto, l'applicazione dell'attenuante della collaborazione visto che Najeh Ben Tahar Zitouni non aveva riferito i nominativi o altri elementi per identificare i soggetti da cui per anni si era rifornito per importanti quantitativi di droga limitandosi a quelli degli spacciatori, posti ad un livello più basso del suo, per lucrare una riduzione sanzionatoria.

Si tratta di valutazione che non è affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre