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Ordinanza — n. 1035/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1035/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUCCI LORENZO nato a PESCARA il 21/03/1975 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MARUCCI LORENZO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena (fatto commesso in Montesilvano il 28 dicembre 2016 - querela del 28 marzo 2017); - che, con memoria in data 20 novembre 2023, il difensore della parte civile costituita, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1035/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio argomentativo in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, tramite deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome operata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pericolo di reiterazione pene condizionali risarcimento per atto illecito sanzione penale azione civile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUCCI LORENZO nato a PESCARA il 21/03/1975 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che MARUCCI LORENZO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena (fatto commesso in Montesilvano il 28 dicembre 2016 - querela del 28 marzo 2017); - che, con memoria in data 20 novembre 2023, il difensore della parte civile costituita, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio argomentativo in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, tramite deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome operata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Pescara con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Pescara con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estenso