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Ordinanza — n. 1033/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1033/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI FRANCA nato a CONEGLIANO 11 15/05/1961 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a FLORIANI FRANCA per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Rovigo il 4 giugno 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 8 novembre 2023, il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni sottese al motivo di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1033/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/2 alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e deisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. h*\ U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, - comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

Parole chiave

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imputazione di furto perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento furto di lieve entità reato flagrante partecipazione al reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI FRANCA nato a CONEGLIANO 11 15/05/1961 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a FLORIANI FRANCA per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Rovigo il 4 giugno 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 8 novembre 2023, il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni sottese al motivo di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per il riconoscimento fotografico dell'imputata realizzato dalla persona offesa, ritenuta assolutamente attendibile anche in ragione degli elementi di natura probatoria e logica atti a corroborarne le dichiarazioni (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562;

Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/2 alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e deisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. h*\ U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, - comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore