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Ordinanza — n. 1029/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1029/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC DIEGO nato a ROMA il 02/07/1998 HADZOVIC GIANNI nato a MARINO il 23/03/1993 JOVANOVIC MIROSLAV nato a ROMA il 05/11/1999 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1029/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC DIEGO nato a ROMA il 02/07/1998 HADZOVIC GIANNI nato a MARINO il 23/03/1993 JOVANOVIC MIROSLAV nato a ROMA il 05/11/1999 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità delitto contro i beni tentata rapina furto aggravato in banda luogo del reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC DIEGO nato a ROMA il 02/07/1998 HADZOVIC GIANNI nato a MARINO il 23/03/1993 JOVANOVIC MIROSLAV nato a ROMA il 05/11/1999 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che JOVANOVIC MIROSLAV, SALKANOVIC DIEGO e HADZOVIC GIANNI ricorrono per cassazione, a mezzo dei loro difensori, articolando identico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19 maggio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 112 e 624-bis, comma 3, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 19 luglio 2020);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, identico per tutti e tre i ricorrenti, che lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo il travisamento del fatto, con conseguente mancata riqualificazione giuridica dello stesso nella forma del furto in abitazione aggravato tentato piuttosto che consumato, è generico, perché riproduttivo di doglianze già congruamente disattese, e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, con motivazione immune da errori in diritto e da vizi logici di sorta, hanno dato atto di come gli imputati, nel lasso temporale intercorrente tra l'uscita dall'abitazione e il loro rintraccio da parte della polizia giudiziaria, non erano stati monitorati da alcun soggetto, di modo che avevano conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il P