Ordinanza — n. 1024/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMETRIO ROBERTO nato a NOVI LIGURE il 18/07/1977 AGAZZI SILVIA CATERINA nato a TORINO il 27/02/1981 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1024/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMETRIO ROBERTO nato a NOVI LIGURE il 18/07/1977 AGAZZI SILVIA CATERINA nato a TORINO il 27/02/1981 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMETRIO ROBERTO nato a NOVI LIGURE il 18/07/1977 AGAZZI SILVIA CATERINA nato a TORINO il 27/02/1981 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Demetrio e Silvia Caterina Agazzi per i reati di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e falsità materiale in certificato amministrativo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle riconosciute aggravanti e alla recidiva contestata, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo dei ricorsi degli imputati con cui i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta genericità dei motivi di appello, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non contrastando le ragioni della ritenuta aspecificità dell'appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i