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Ordinanza — n. 1021/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Petrolati inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant complained about the lower court's assessment of witness credibility and the rejection of a new witness request, arguing these were errors in reasoning. The court rejected these claims as mere factual grievances that improperly sought a re-evaluation of evidence, which is not permitted at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the exclusion of evidence without identifying specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints witness credibility re-evaluation of evidence court costs and fine gravi addebiti penali facoltà di astenersi dal testimoniare dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLATI ALESSANDRO nato a CORINALDO il 21/12/1974 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, ritenendo sussistente la contestata recidiva, la sentenza del 8 febbraio 2021 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Petrolati per il reato di lesioni aggravate e, escluse le aggravanti di cui all'art. 577 n. 3 e n. 4 cod. pen. e la recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato con cui si duole del vizio della motivazione in relazione alla ritenuta credibilità e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in questa sede di legittimità, atteso che la Corte di merito ha ben motivato affermando che le dichiarazioni del teste sono intrinsecamente credibili perché sufficientemente precise, chiare e puntuali, specificando i fatti senza esitazioni (si vedano, in particolare, pag. 10 e ss. del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato in contestazione, è anch'esso inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da mere doglianze in punto di fatto, è volto ad ottenere un'illegittima rivalutazione del materiale probatorio, avulsa da una pertinente individuazione di travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali affermano che il fatto nella sua materialità è assolutamente pacifico e incontestato (si vedano pagg. 8 e ss. del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo del ricorso dell'imputato, con cui si duole del vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza di Salvatore Roberto Petricciolo, è manifestamente infondato poiché asserisce un'illogicità e contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, la cui motivazione è corretta in diritto e in fatto, atteso che i giudici di merito chiariscono che, alla luce della corretta lettura delle risultanze processuali, complete ed esaustive, non si richiede alcuna integrazione probatoria, non rivestendo l'escussione del Petricciolo i caratteri della prova decisiva necessaria ai fini della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.