Ordinanza — n. 1019/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a VERONA il 12/12/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 11 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Michele Fontana per il reato di tentato furto e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, è inammissibile perché, oltre ad essere estremamente generico, inerisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a VERONA il 12/12/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 11 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Michele Fontana per il reato di tentato furto e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, è inammissibile perché, oltre ad essere estremamente generico, inerisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12