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Ordinanza — n. 1014/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1014/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINANDO MANUELA nato a CASTELLAMONTE il 26/05/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 3 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Manuela Binando per il reato di ricettazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato in cui la Corte afferma come le ripetute azioni furtive poste in essere dall'imputata, cinque furti tra cui sette colli dal valore complessivo di C 86,98, non consentono di ritenere il danno di speciale tenuità); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1014/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato in cui la Corte afferma come le ripetute azioni furtive poste in essere dall'imputata, cinque furti tra cui sette colli dal valore complessivo di C 86,98, non consentono di ritenere il danno di speciale tenuità); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danno patrimoniale procurato con astuzia reati contro il patrimonio reiterazione di reati penali furto di lieve entità furti connessi ricettazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINANDO MANUELA nato a CASTELLAMONTE il 26/05/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 3 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Manuela Binando per il reato di ricettazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato in cui la Corte afferma come le ripetute azioni furtive poste in essere dall'imputata, cinque furti tra cui sette colli dal valore complessivo di C 86,98, non consentono di ritenere il danno di speciale tenuità); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il