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Ordinanza — n. 1012/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1012/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE MARCO nato a RIVOLI il 31/10/1970 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Della Valle per il reato di minacce e tentata violenza privata e, ravvisata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti minaccia nel diritto penale recidiva nell'infrazione sanzione penale revisione della sentenza penale azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE MARCO nato a RIVOLI il 31/10/1970 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Della Valle per il reato di minacce e tentata violenza privata e, ravvisata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/202