Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a reiteration of merits already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Natasa Ankic inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant claimed erroneous application of law regarding her criminal responsibility for falsifying identification documents, but the court noted the first-instance judge correctly distinguished expert findings from those of the average person. Consequently, the court ruled that the procedural bar to admissibility precluded the lower court from considering the intervening statute of limitations, resulting in the dismissal of the appeal and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grounds of criticism already adequately examined and correctly rejected by the judge of the merits, thereby preventing the formation of a valid relationship of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANKIC NATASA (CUI 0270B51) nato il 15/09/1981 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 23 marzo 2018 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Natasa Ankic per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito il quale ha affermato che le valutazioni effettuate dagli agenti della Squadra Mobile di Torino, i quali si erano avveduti della falsità del documento, non possono essere estesi all'uomo medio, in quanto espresse da soggetti particolarmente esperti e preparati in materia, cosicché non si può parlare, nel caso di specie, di un'ipotesi di falso cd. grossolano (si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); - che stante l'inammissibilità del ricorso non rileva l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 5 settembre 2023, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d