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Ordinanza — n. 1010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONSICI ROBERTO nato a GALLARATE il 19/02/1968 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 9 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Tonsici per il reato di tentato furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea e/o falsa applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, relativamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.

Parole chiave

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tentato furto licenziamento per furto risarcimento per atto illecito furto aggravato rinuncia all'espropriazione furto di lieve entità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONSICI ROBERTO nato a GALLARATE il 19/02/1968 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 9 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Tonsici per il reato di tentato furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea e/o falsa applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, relativamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen. e alla configurabilità della desistenza volontaria, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivi nuovi, non dedotti con l'atto di appello; - che il secondo motivo, relativo al diniego della pena sostitutiva, è manifestamente infondato, giacché la motivazione emergente dal provvedimento impugnato risulta essere congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1