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Ordinanza — n. 1009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO RAFFAELE nato a CARDITO il 19/10/1964 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta del 25 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Raffaele D'Agostino per il reato di sostituzione di persona e, applicato l'aumento per la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo aumento operato a titolo di continuazione, oltre ad essere reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che l'aumento operato per la continuazione interna tra i reati è stato finanche commisurato in misura inferiore a quanto avrebbe imposto il combinato disposto degli artt. 81, ultimo comma, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. e, inoltre, che il comportamento processuale dell'imputato e i plurimi precedenti penali che emergono dal casellario giudiziale ostano al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81, ultimo comma, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. e, inoltre, che il comportamento processuale dell'imputato e i plurimi precedenti penali che emergono dal casellario giudiziale ostano al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzione sostitutiva trasferimento dei condannati differimento dell'esecuzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO RAFFAELE nato a CARDITO il 19/10/1964 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta del 25 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Raffaele D'Agostino per il reato di sostituzione di persona e, applicato l'aumento per la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo aumento operato a titolo di continuazione, oltre ad essere reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che l'aumento operato per la continuazione interna tra i reati è stato finanche commisurato in misura inferiore a quanto avrebbe imposto il combinato disposto degli artt. 81, ultimo comma, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. e, inoltre, che il comportamento processuale dell'imputato e i plurimi precedenti penali che emergono dal casellario giudiziale ostano al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci