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Ordinanza — n. 1005/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUR FOUAD nato a IVREA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 aprile 2023 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Fouad Nour per il reato di tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza tentata truffa recupero dei costi azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUR FOUAD nato a IVREA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 aprile 2023 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Fouad Nour per il reato di tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1