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Ordinanza — n. 1004/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1004/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA DOMENICO nato a ASTI il 20/11/1972 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 8 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Rocca per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione e sostituzione della pena, è inammissibile in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, inerisce anche al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 20 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 1004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 5 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione e sostituzione della pena, è inammissibile in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, inerisce anche al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina traffico aggravato di cocaina truffa aggravata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 20 -bis cod. pen
689/1981 per disporre la sostituzione della reclusione con una delle pene di cui all'art. 20 -bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA DOMENICO nato a ASTI il 20/11/1972 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 8 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Rocca per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione e sostituzione della pena, è inammissibile in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, inerisce anche al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

è sicuramente sussistente posto che il furto è stato commesso da cinque persone, che non si ravvisa alcuna ragione per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile così come non risulta possibile formulare una prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 59 L. 689/1981 per disporre la sostituzione della reclusione con una delle pene di cui all'art. 20 -bis cod. pen. ed in particolare con il lavoro di pubblica utilità (si vedano pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos