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Ordinanza — n. 1003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YA RAPAYA nato il 01/10/1994 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 17 novembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rapaya Ya per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che, alla luce dei numerosi precedenti riportati dall'imputato, il fatto in contestazione si inserisce in modo del tutto coerente nel proprio curriculum, dimostrando di essere frutto di una perdurante inclinazione al delitto rimasta costante nel tempo, con insensibilità alle esperienze giudiziarie e detentive e con una propensione alla ripetizione di illeciti, il ché fa sì che sia corretto ravvisare la recidiva reiterata infraquinquennale (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali precedenti penali gravi pentito riesame dell'entità pena attività criminosa reati penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YA RAPAYA nato il 01/10/1994 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 17 novembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rapaya Ya per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che, alla luce dei numerosi precedenti riportati dall'imputato, il fatto in contestazione si inserisce in modo del tutto coerente nel proprio curriculum, dimostrando di essere frutto di una perdurante inclinazione al delitto rimasta costante nel tempo, con insensibilità alle esperienze giudiziarie e detentive e con una propensione alla ripetizione di illeciti, il ché fa sì che sia corretto ravvisare la recidiva reiterata infraquinquennale (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci