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Ordinanza — n. 1001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, citing procedural immutability and lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued regarding prescription calculations, photographic evidence relevance, and factual evaluation, but the court found these grounds either factually unfounded or procedurally barred. The decision rests on the principle that cassation reviews only legal compatibility, not factual reconstruction or re-evaluation of evidence already scrutinized by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and appeals based on already decided issues are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription calculation error factual evaluation review photographic evidence relevance cassation jurisdiction limits prove inattendibili prova liberatoria prova oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
215745).; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA SALVATORE nato a BARI il 17/10/1971 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 21 febbraio 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Giammaria per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea applicazione della legge, relativamente al calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto la prescrizione è maturata il 21 agosto 2022, dopo la pronuncia della sentenza di appello, che ha correttamente svolto il calcolo sulla determinazione del termine massimo, tenuto conto che è intervenuta la sospensione del termine dal 25 marzo 2014 al 25 novembre 2014, a seguito di un rinvio disposto su richiesta del difensore dopo che era stato ritenuto insussistente il legittimo impedimento del difensore, e dal 14 giugno 2017 al 4 ottobre 2017, avendo il difensore aderito all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla rilevanza accordata al riconoscimento fotografico, è inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimità riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né introdurre profili volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; - che il terzo motivo dì ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la valutazione della prova, è inammissibile, in quanto si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, atteso che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:

Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend