Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a registered defense attorney. The lower court had convicted the defendant of crimes under Articles 482 and 477 of the Penal Code, but the appeal violated procedural requirements for filing cassation requests. The court ruled that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, such appeals must be signed by a qualified lawyer to be valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENSELMI DARIO SAVERIO nato a BARI il 12/03/1962 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIL dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 23 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Dario Saverio Enselmi per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso proposto avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12