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Ordinanza — n. 998/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as all grounds are specific and unfounded regarding necessity and theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Angius inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding necessity, the nature of the theft, and mitigating circumstances to be specific and completely unfounded. Consequently, the lower court's conviction for attempted aggravated theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 626, co. 1, n. 2, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are specific and manifestly unfounded, particularly when the value of the stolen item exceeds immediate subsistence needs and aggravating circumstances justify the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds manifestly unfounded attempted theft state of necessity mitigating circumstances court costs rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto e dei danni ulteriori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 626, co. 1, n. 2, cod. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto, ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato; - che il terzo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS ROBERTO nato a CAGLIARI il 24/12/1968 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 7 luglio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Angius per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla configurabilità dello stato di necessità, è aspecifico e manifestamente infondato; - che il secondo motivo in relazione alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell'art. 626 co. 1 n.

2) cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto, ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato; - che il terzo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto e dei danni ulteriori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso