Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility and genericity of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bakary Sanyang inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for illegal drug trafficking and false declaration, arguing violations of law and reasoning flaws. The court rejected these claims because the arguments were too generic, sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review, and the sentencing rationale regarding general mitigating circumstances was deemed logical and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in particular errors of law or fact; generic complaints regarding the assessment of evidence or the appropriateness of the sentence are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANYANG BAKARY (CUI: 0554UOG) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Bakary Sanyang per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in materia di sostanze stupefacenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che ben motivano sul punto (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale afferma che non si può pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche perché con un'ulteriore diminuzione della pena si perderebbe per difetto ogni contatto con la funzione rieducativa della pena medesima e che, tenendo conto della personalità dell'imputato, è da ritenersi corretta la quantificazione della pena inflitta (vedasi pagina 6 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d