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Ordinanza — n. 990/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and false document presentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged legal errors and flawed reasoning regarding his conviction for false declaration. The court rejected this because the appeal grounds were too generic and the appellant had previously presented a false document to law enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are excessively generic and fail to specify concrete legal errors, particularly when the appellant has already engaged in conduct demonstrating the falsity of the underlying facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds false declaration criminal liability Court of Cassation uso di un documento falso uso di false generalità mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANIANG nato il 05/06/1957 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 5 luglio 2021 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di Maniang Lo per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto estremamente generico e, inoltre, l'imputato, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, non solo ha dichiarato generalità false, ma ha anche esibito un documento falso, dichiarandone la falsità innanzi alle Forze dell'Ordine; - che stante l'inammissibilità del ricorso non rileva l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 3 maggio 2023, anche considerando i giorni di sospensione verificatisi, in quanto l'inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec