Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and credit card misuse due to inadmissibility of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Baldocci's appeal against his conviction for theft and unauthorized credit card use inadmissible. The appellant argued for a retrial based on alleged errors in evidence evaluation and sentencing, but the Court rejected these claims as they sought a new assessment of facts rather than correcting specific legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and Baldocci was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual basis of a conviction or requesting a re-evaluation of evidence are inadmissible in the Court of Cassation, which can only review the correct application of law and the existence of specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDOCCI LUIGI nato a LIVORNO il 09/04/1968 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 3 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Baldocci per il reato di furto in abitazione e di indebito utilizzo di carta di credito intestata ad altro soggetto e, esclusa la recidiva contestata e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che hanno fondato il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito atteso che la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato era in possesso della carta bancomat nell'immediatezza del furto, oltre ad essere stato visto all'interno dell'edificio stesso in cui il fatto è stato commesso senza una valida spiegazione (si veda, in particolare, pag. 6 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena e mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale espressamente afferma che, tenuto conto della somma di danaro contante presente nel portafogli e delle carte di credito e dei documenti non può ritenersi applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., e neppure si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche in quanto l'imputato non è soggetto incensurato ma ha a suo carico numerosi precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio e non vi sono altre ragioni apprezzabili che le giustifichino); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.