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Ordinanza — n. 984/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to object to witness incompatibility before testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to object to the witness's incompatibility before the testimony was taken. The appellant argued that the victim's statements should be rendered inadmissible due to the presence of an interested party, citing specific procedural articles. The court rejected this claim, noting that the appellant had no prior deduction or request regarding the incompatibility situation, thereby failing to meet the procedural requirements for such an objection.

Regesto Legislator

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Art. 63, 192 comma 3, 197, 210 c.p.p.; Art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p.; The burden lies with the interested party to allege factual circumstances proving incompatibility to testify before the witness examination begins, absent prior findings in the case file or specific requests for proof.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness incompatibility procedural objection timing interested party testimony burden of proof allegations colpa concomitante risarcimento alle vittime di reati aggravamento dello stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 63, 192 comma 3, 197, 210 c.p.p.
Art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p.
Art. 493 c.p.p.
Art. 507 c.p.p.
pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice (Sez.
Art. 616 comma 1 c.p.p.
266422) e nel caso di specie, nessuna deduzione o richiesta vi era stata da parte del ricorrente prima dell'esame testimoniale oggetto di doglianza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 210 cod. proc. pen
nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri
pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv.
Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo
507 dello stesso codice (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMMISSO SALVATORE nato a GROTTERIA il 10/08/1971 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 20 ottobre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Commisso per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che contesta la violazione dell'art. 63, 192, comma 3, 197 e 210 cod. proc. pen. in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per la presenza di chiari indizi di reità, è manifestamente infondato poiché prospettante enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato, in tema di prova dichiarativa, che l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624) e sempre in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. proC. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422) e nel caso di specie, nessuna deduzione o richiesta vi era stata da parte del ricorrente prima dell'esame testimoniale oggetto di doglianza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co