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Ordinanza — n. 983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity and irrelevant deductions regarding aggravated assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Cusimano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had previously convicted Cusimano of aggravated assault, while he argued the crime could not be configured due to alleged mitigating circumstances. The Supreme Court rejected this claim because the appeal's arguments were deemed excessively generic and irrelevant to the legal issues at hand.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal characterized by extreme genericity and non-pertinent deductions is inadmissible as it fails to substantiate the alleged violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal extreme genericity non-pertinent deductions aggravated assault court costs award ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO GIACOMO nato a PALERMO il 21/09/1989 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giacomo Cusimano per il reato di lesioni aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dei futili motivi, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del reato di lesioni aggravate, è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità e prospetta deduzioni non pertinenti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13