Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAIATI FRANCO nato il 19/08/1972 SCIUTO RUBEN nato a BARI il 25/04/1998 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che CAIATI FRANCO e SCIUTO RUBEN propongono ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 22 marzo 2023, di conferma della condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 3, e 625, comma 1, nn. 2 e 7-bis cod. pen. e 110 e 337 cod. pen. (fatti commessi in Agro del Comune di Terlizzi il 5 febbraio 2019);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena finale irrogata, tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità degli imputati, già gravati da plurimi precedenti penali), - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità crimine furto aggravato tentato furto rapina altri reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAIATI FRANCO nato il 19/08/1972 SCIUTO RUBEN nato a BARI il 25/04/1998 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CAIATI FRANCO e SCIUTO RUBEN propongono ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 22 marzo 2023, di conferma della condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 3, e 625, comma 1, nn. 2 e 7-bis cod. pen. e 110 e 337 cod. pen. (fatti commessi in Agro del Comune di Terlizzi il 5 febbraio 2019);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'operata determinazione della pena, è generico, nulla di concreto essendo stato addotto né in fatto né in diritto a sostegno della sollevata censura, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena finale irrogata, tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità degli imputati, già gravati da plurimi precedenti penali), - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il P