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Ordinanza — n. 979/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic proof complaints and new non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant challenged a partial reform of a criminal judgment regarding theft and attempted theft, arguing flaws in evidence and non-punishment grounds. The court rejected these claims because the evidence complaints were generic and the non-punishment argument was raised for the first time in the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; Art. 61, nn. 5 e 11, 624 e 625 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when complaints regarding evidence are merely generic reproductions of already examined issues, or when a new ground for non-punishment is raised for the first time in the legality trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic evidence complaints new non-punishment claim first instance merit cassation procedure aggravamento della pena azione civile altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 61, nn. 5 e 11 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
art. 131- bis cod. pen
214794); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (sul punto) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO STEFANIA MARIA nato a CASALVECCHIO SICULO il 12/09/1981 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza in data 30 giugno 2023, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di CALABRO' STEFANIA MARIA per il delitto di cui agli artt. 61, nn. 5 e 11, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in S. Teresa di Riva il 3 giugno 2018), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione al furto di Euro 25,00 per difetto di querela e rideterminando la pena per il fatto residuo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria depositata in data 23 novembre 2023, il difensore della parte civile, costituita Tamà Maria Cristina, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con salvezza delle spese affrontate per il giudizio nel grado;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento oggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. punto 2 della sentenza impugnata) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (sul punto) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consi