Cassation appeal dismissed as late and lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the appeal was invalid because it was filed late and lacked specific legal grounds. The court rejected these claims, noting the appeal was submitted four days after the deadline and contained no specific factual or legal arguments as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline or if it lacks specific grounds in fact and law as mandated by the procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGIO ANTONIO nato a PADULA il 12/02/1956 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RIGIO ANTONIO avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Lagonegro per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Padula il 3 settembre 2015); - che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, censurando la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto essere inammissibile l'appello in quanto, da un lato, presentato fuori termine, ossia il 23/11/2021, dall'altro in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che:
I. il termine per la proposizione dell'impugnazione scadeva venerdì 19 novembre 2021, mentre l'appello è stato presentato martedì 23 novembre 2021; II. non era addotta nessuna specifica ragione in fatto e in diritto a sostegno della presentata impugnazione, come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigl