Cassation appeal dismissed for generic grievances regarding fingerprint evidence and procedural violations in a theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Violeta Djordjevic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of procedural articles and lack of reasoning regarding the conviction for theft based on fingerprint evidence. The court rejected these claims as generic grievances that merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without offering new, decisive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, and 533 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation holds that appeals based on generic complaints regarding the evaluation of fingerprint evidence or the reasoning of lower courts are inadmissible if they do not allege specific, decisive, and unexpected misinterpretations of the probative sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC VIOLETA nato a MILANO il 01/01/1984 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo in data 28 febbraio 2023 ha confermato la condanna inflitta a WORD3EVIC VIOLETA per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 22 marzo 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di come nessuna ricostruzione alternativa del fatto fosse stata offerta dall'imputata, al cospetto di una relazione della Polizia Scientifica che spiegava, tramite il richiamo ai criteri metodologici utilizzati, come fosse stato rassegnato un giudizio di identità dattiloscopica tra le impronte repertate e quelle dell'imputata, già foto segnalata in seguito all'arresto in fragranza per altro reato di furto aggravato), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); lo stesso è anche manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità « Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167), come nel caso di specie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensor