Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to indeterminate and abstract grounds lacking factual or legal support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning, but the court found the grounds indeterminate and abstract. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to provide concrete factual or legal support against the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate, as they must be specific reasons in fact or law, not abstract arguments devoid of concrete connection to the contested decision.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARLATO ASSUNTA nato a PALERMO il 30/03/1958 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che SGARLATO ASSUNTA propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 20 luglio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile, atteso che prospetta deduzioni indeterminate, non essendo stata indicata a sostegno alcuna ragione in fatto o in diritto, ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden