Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 972/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded arguments regarding recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Barone's cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. Barone argued that the lower court incorrectly applied recidivism provisions under Articles 99 and 192 of the Criminal Procedure Code, claiming the appellate judgment lacked sufficient factual comparison. The court rejected this as a generic and unfounded complaint because the appealed decision already provided a logical and detailed evaluation of the defendant's prior convictions and dangerousness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen. — A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the challenged judgment has already provided a logical and sufficient factual evaluation of the circumstances relevant to the legal issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic and unfounded grounds recidivism application Criminal Procedure Code logical evaluation of facts furto di lieve entità licenziamento per furto furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 cod. pen.
e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
artt. 99 cod. pen
- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione degli artt. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 28/06/1984 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BARONE GIOVANNI ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 31 marzo 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo a) e artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo b), dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo b) e per l'effetto rideterminando la pena (fatto commesso in Palermo il 12 gennaio 2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione degli artt. 99 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, l'ultima delle quali per furto nel 2021, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Preside