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Ordinanza — n. 969/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic merit claims and discretionary penalty issues are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Manara inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued for acquittal and reduced sentencing, but the court found his six grounds to be generic merit cures rather than legal violations. Consequently, the court rejected the challenge to the conviction for assault and the civil liability ruling.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; In cassation, generic merit cures are inadmissible, and discretionary sentencing or provisional damages cannot be re-evaluated without specific, decisive evidence of illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit cures discretionary sentencing provisional damages cassation admissibility trauma alla mano lesioni personali reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014
277773; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv, 261536; Sez.
Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007
50746 del 14/10/2014, Rv, 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANARA DAVIDE nato a IMOLA il 29/08/1969 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a MANARA DAVIDE per il delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (fatti commessi in Imola il 26 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando sei motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, che denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente sotto il profilo dell'integrazione del reato ascrittogli, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, pur articolati sotto l'egida formale dei vizi di cui all'art.606 cod. proc. pen., si risolvono in mere censure di merito, protese a sollecitare un'alternativa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, pur in assenza di specifica e documentata allegazione di decisivi ed inopinabili evidenze suscettibili di scardinare la tenuta logica dell'impianto motivazionale sotteso alle decisioni di merito nel loro reciproco integrarsi (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il secondo motivo, che eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella lettera della P.A. di apertura del procedimento disciplinare, è generico, atteso che, secondo il diritto vivente, «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); onere, cui il ricorrente si è sottratto; - che il sesto motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena e alla condanna alla provvisionale, oltre ad essere generico, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate: I.) la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi la motivazione ostesa a pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata del tutto congrua, considerato che le circostanze generiche sono state concesse in giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata, così che la pena è stata determinata nell'ambito della pena edittale prevista per il delitto di lesioni semplici e, con la diminuente ex art. 62 bis cod, pen, e del rito, è stata fortemente ridotta, fino ad una pena minimale);

II.) non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv, 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 236068). - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consiglie