Ordinanza — n. 966/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/08/1999 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ALFANO GIOVANNI per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1'8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597, comma 5 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1'8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/08/1999 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ALFANO GIOVANNI per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1'8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i proposti motivi, che denunciano (il primo) la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., in ragione della mancata verifica dei presupposti applicativi della circostanza aggravante prevista dalla norma evocata, e (il secondo) la violazione dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., in ragione della mancata applicazione officiosa della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen., non sono consentiti in questa sede, in quanto inediti ex art. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. pen.; - che, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello risulta che loro tramite erano state dedotte solo le seguenti questioni:
I.) l'irrogazione di una pena inferiore in ragione del disposto di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; II.) la concessione della sospensione condizionale della pena; - che, dunque, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato è punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413), il giudice di appello non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza degli estremi integrativi della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., sulla quale si era ormai formata una preclusione; - che, dunque, poiché il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063), anche in riferimento all'applicazione o meno dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale non era tenuta a nessuna specifica motivazione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembr