Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of evidence and inadmissible challenge to appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cristina Del Vecchio against the Ravenna Tribunal's second-instance judgment inadmissible. The appellant argued for renewed evidence collection and challenged the court's reasoning on liability and mitigating circumstances. The Court rejected the request for new evidence as exceptional and barred the challenge to the appellate court's motivation under specific procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments acting as appellate courts cannot be filed for defects in motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO CRISTINA nato a MANFREDONIA il 03/01/1974 avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- DEL VECCHIO CRISTINA ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 7 febbraio 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Sant'Agata sul Santerno il 18 agosto 2020);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, proteso a censurare il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata assunzione di prove di rilievo, è manifestamente infondato, posto che per la giurisprudenza di legittimità « La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti>> (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che, nel caso di specie, la motivazione con la quale il Tribunale ha spiegato le ragioni della superfluità dell'implementazione istruttoria richiesta è incensurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993, dep. 1994, Rv. 197560); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità dell'imputata ed anche di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il