Ordinanza — n. 960/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAR' CARLO nato a FIDENZA il 27/04/1951 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che CAMPARI CARLO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 16 marzo 2023, in funzione di giudice d'appello, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il per il delitto cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Lugo il 26 gennaio 2019); - che con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 22 novembre 2023, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del motivo proposto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 960/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAR' CARLO nato a FIDENZA il 27/04/1951 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CAMPARI CARLO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 16 marzo 2023, in funzione di giudice d'appello, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il per il delitto cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Lugo il 26 gennaio 2019); - che con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 22 novembre 2023, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del motivo proposto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'erronea valutazione delle prove poste a suo fondamento, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Tribunale (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice di appello ha congruamente motivato in ordine alla valutazione di compatibilità tra le lesioni attestate nella documentazione sanitaria in atti e la dinamica dell'aggressione riferita dalla persona offesa), e, comunque, non consentito in questa sede, posto che il travisamento della prova in relazione alla documentazione medica depositata, come sostanzialmente dedotto, integra esclusivamente una fenomenologia del vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto a specifici atti processuali disciplinato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: vizio che, tuttavia, non è eccepibile nel giudizio di legittimità, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 13 dicembre 2023 Il