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Ordinanza — n. 959/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction due to vague grounds and lack of specific evidentiary deficiencies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Buffoni's cassation appeal inadmissible, confirming his conviction for fraudulent bankruptcy. Buffoni argued the lower court failed to properly implement investigative measures and incorrectly attributed fraud to his daughter's company lease. The court rejected these claims as indeterminate and lacking specific comparisons with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must specify evidentiary deficiencies and provide concrete arguments; vague or abstract grounds without critical comparison to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vague grounds of appeal lack of specific comparison fraudulent bankruptcy conviction investigative implementation defect bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 110 L.F.
Art. 216, comma 1, n. 1 L.F.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFONI GIUSEPPE nato a COLLE UMBERTO il 18/01/1952 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a BUFFONI GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 1 L.F. (fatto accertato in Solopaca il 2 febbraio 2012); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Buffoni Giuseppe è affidato a due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi, che lamentano il vizio di motivazione in relazione al diniego di implementazione istruttoria in appello (con riguardo all'audizione del commissario giudiziale del concordato preventivo e del consulente della società fallita) e il vizio di violazione di legge nonché il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono inammissibili, non solo in ragione della loro indeterminatezza, ma anche e soprattutto ;n ragione della aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi poste a fondamento delle statuizioni impugnate: segnatamente, quanto alla declaratoria d'inammissibilità della richiesta di implementazione istruttoria, la «mancanza di specifica indicazione delle carenze istruttorie da colmare>> con i mezzi richiesti; quanto all'affermazione di responsabilità, il giudizio, condiviso con il Tribunale, secondo cui il fitto di azienda concesso alla società intestata alla figlia dell'imputato - che risultava inattiva e priva di liquidità, tanto da non essere in condizione di corrispondere i canoni di locazione e da essere posta in liquidazione - fosse tale da integrare un'operazione fraudolenta diretta a depauperare il patrimonio della fallita e ad incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, ponendo in pericolo il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non risultando attendibili le vaghe giustificazioni fornite dall'imputato circa le presunte scelte gestionali che l'avevano indotto a porre in essere la suddetta operazione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consiglie