Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic ground alleging violation of aggravated offense provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zheng Xiangzhu inadmissible. The appellant argued a violation of Article 474-ter of the Criminal Code regarding an aggravated offense, but the court found the ground generic and unsupported. The lower courts correctly identified the elements of the offense based on established facts, rendering the appeal's request for a new evaluation of evidence untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474-ter cod. pen.; A cassation appeal alleging violation of an aggravated offense provision is inadmissible if the grounds are generic and merely suggest a re-evaluation of evidence without specific allegations of inopinable and decisive misinterpretations of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG XIANGZHU nato il 29/06/1973 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti ZHENG XIANGZHU per il delitto di cui agli artt. 110, 473 e 474 ter cod. pen., ha ridetermina la pena inflittale, con conferma nel resto (fatto commesso in Bellona in data 5 marzo 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 474-ter cod, pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente e correttamente motivato in ordine ai requisiti integrativi dell'aggravante contestata, evidenziando come gli stessi si dovessero desumere: dall'esistenza nell'opificio di una pressa; dallo svolgersi dell'attività di produzione delle merci con marchio contraffatto in più locali, pure adibiti a deposito; dalla presenza di più soggetti intenti al lavoro; dal rilevante numero di articoli lavorati o oggetto di lavorazione; tanto deponendo, secondo comuni massime di esperienza, per l'esistenza di un'attività organizzata e funzionale ad essere svolta sistematicamente nel tempo (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); donde, i rilievi al riguardo articolati, sono anche non consentiti in questa sede, giacché interamente versati in fatto e diretti a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di statuizione conforme sul punto da parte di entrambi i giudici di merito, ed in assenza specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre